Statuto – Ekoclub international – blog ufficiale

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Statuto

STATUTO

Statuto

Art. 1  Natura dell’Associazione

  1. “Ekoclub International – ODV” è una associazione di volontariato fondata il 14 marzo 1977.
  2. 2. “Ekoclub International – ODV ”, qui di seguito “Associazione”, si configura quale l’associazione di volontariato ai sensi degli art. 32 e seg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero opportuni o necessari.

Art. 2 Sede e organizzazione territoriale

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Summonte (AV) in via Piana snc.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere individuata la sede, senza necessità di modifica statutaria nei modi e nei limiti di legge.
  3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
  4. L’Associazione, oltre alla sede nazionale, si articola a livello regionale, interregionale, provinciale, interprovinciale, comunale ed intercomunale.

L’Associazione esercita potere di indirizzo e di controllo su tutte le altre sedi associative decentrate, che godono però di propria autonomia istituzionale, patrimoniale ed amministrativa, con autonomi  poteri decisionali e gestionali, limitati esclusivamente dalla supervisione dell’Associazione nazionale la quale può, per comprovate e serie ragioni, attuare opportuni interventi sui provvedimenti assunti, a livello decentrato, in contrasto con il presente Statuto o con gli scopi  dell’Associazione stessa. E’ fatto obbligo alle sedi associative decentrate conformare tutte le attività programmatiche ed istituzionali e di rendicontare dette attività all’Associazione nazionale.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. I suoi organi vengono rinnovati per “Cicli Olimpici” intendendosi con questa locuzione un lasso temprale di quattro anni.

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti Principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

  1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L’Associazione in particolare ha lo scopo di promuovere la tutela dell’ambiente e delle acque

la valorizzazione del paesaggio, promuovere un equilibrato rapporto tra uomo ed ambiente in modo da consentirne una rispettosa fruizione anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute intesa come bene individuale e collettivo.

L’Associazione in particolare, anche tramite il collegamento e il coordinamento delle associazioni aderenti, per perseguire tali attività di interesse generale intende:

  1. a) avvicinare le persone alla natura onde conoscerla, rispettarla, tutelarla, anche favorendo scambi culturali tra persone di diversa nazionalità;
  2. b) promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio faunistico, ittico e botanico, favorendo scambi culturali a livello nazionale ed internazionale;
  3. c) approfondire la conoscenza dei problemi connessi al degrado degli habitat e promuovere iniziative volte a contrastare l’inquinamento delle acque, dei suoli e dell’aria, nonché l’uso irrazionale delle risorse naturali e dell’energia, anche attraverso il ricorso alla ricerca scientifica ed alle innovazioni tecnologiche;
  4. d) incentivare l’impiego delle risorse energetiche alternative per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
  5. e) provvedere alla gestione diretta, anche in forma associata, di ambiti territoriali di interesse naturalistico;
  6. f) promuovere iniziative per un’agricoltura sostenibile e per la sanità alimentare;
  7. g) promuovere azioni volte al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico, culturale con particolare riferimento a quello tutelato dalla legge vigente;
  8. h) Promuovere e sviluppare iniziative e progetti tesi alla formazione professionale dei cittadini, al fine di accrescere le competenze professionali nei campi dell’ambiente, dell’agricoltura, dell’agroalimentare e del turismo ambientale e rurale;
  9. i) promuovere azioni a favore del turismo ambientale e rurale,
  10. j) promuovere analisi e ricerche di natura ambientale grazie alla costituzione di comitati scientifici di settore deliberati dal consiglio direttivo dell’associazione;
  11. k) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’art.5 I) del Decreto Legislativo n.117/2017
  12. l) Produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione
  13. m) Svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico
  14. n) Gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di produzione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, del quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti
  15. o) Promuovere attività dirette al benessere e alla tutela degli animali;
  16. p) Realizzare e /o gestire strutture operative territoriali e /o centri per animali al fine di prendersi cura di esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della legge 150/1992 e s.m.i., della legge 157/1992 e s.m.i. e della legge 189/2004 e s.m.i. e di ogni ulteriore norma a tutela degli animali;
  17. q) promuovere e svolgere corsi di aggiornamento e formazione nelle materie ambientali anche per docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado;
  18. r) svolgere attività di formazione, organizzando corsi di protezione civile e di vigilanza ambientale per il successivo ottenimento della qualifica di guardia ecologica, ambientale, ittica, venatoria e zoofila;
  19. s) promuove l’impiego, a titolo gratuito e volontario, di operatori per lo svolgimento delle attività di previsione, di prevenzione e gestione delle emergenze ambientali e civili, nonché per le attività di vigilanza ambientale, ecologica, ittica, venatoria, micologica e zoofila, per la difesa dal degrado del territorio ivi comprese le acque marittime entro i confini territoriali;
  20. t) svolgere tutte le attività attribuite alle associazioni di protezione ambientale, di protezione civile e che curano gli scambi culturali in genere nel pieno rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e internazionali.
  21. L’Associazione aderisce al Servizio Civile Universale quale occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani
  22. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  23. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  24. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
  25. L’Associazione promuove ed aderisce ad Associazioni di carattere internazionale compatibili con le sue finalità.

Art. 5 Associati

  1. Le persone che intendono dare il proprio contributo per il raggiungimento dei fini di “Ekoclub International – ODV” aderiscono alle Sezioni Comunali, quali strutture di base dell’Associazione Nazionale.

All’Associazione Nazionale partecipano i Coordinatori Regionali di “Ekoclub International – ODV” nominati dalle Sezioni Provinciali.

Le Sezioni Provinciali costituiscono raggruppamento di almeno tre Sezioni Comunali (salvo deroga espressa del Consiglio Direttivo Nazionale) e di norma si costituiscono in forma di organizzazione di volontariato, per cui possono essere ammessi come associati delle Sezioni Provinciali anche enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato aderenti. Le Organizzazioni di volontariato e gli altri enti associati partecipano alla Sezione Provinciali ciascuna in persona del proprio legale rappresentante.

Le strutture periferiche associano le persone fisiche secondo le seguenti categorie:

  1. a) Socio Sostenitore (categoria alla quale appartengono anche i soci “Servizio Nazionale Sorveglianza” e “Protezione Civile”);
  2. b) Socio Ordinario;
  3. c) Socio Junior (categoria della quale fanno parte i minorenni)

Tutti i soci, tranne i minori, partecipano alla vita associativa con eguali diritti, segnatamente con riguardo all’elettorato attivo e passivo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale vengono determinate le rispettive quote associative annuali.

I minori che vengono coinvolti nelle attività associative assumono il ruolo di “simpatizzanti”, status che non dà loro la qualifica di socio.

  1. Sono associate dell’Associazione tutte le Sezioni che hanno partecipato alla costituzione e quelle che verranno ammesse per effetto dell’autorizzazione alla costituzione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Nella domanda di ammissione, l’istante dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

  1. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  2. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla medesima in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Legale Rappresentante.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di versare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5. Gli aderenti delle organizzazioni associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli Organi Sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dai volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Estinzione o scioglimento dell’ente associato;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l’organizzazione aderente compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali Regolamenti nonché delle deliberazioni approvate dagli Organi Associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. o analogo mezzo che assicuri la prova della ricezione (esemplificatamente per Posta Elettronica Certificata) all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  2. a) l’Assemblea Nazionale degli Associati;
  3. b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
  4. c) il Presidente;
  5. d) il Collegio dei Probiviri;
  6. d) l’Organo di controllo (eventuale).
  7. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito ed hanno durata quadriennale (c.d. Ciclo Olimpico”); per coloro che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea Nazionale

  1. L’Assemblea è il sovrano organo deliberante in seno all’Associazione.
  2. L’Assemblea è costituita da tutti i Coordinatori Regionali.
  3. Ad ogni Coordinatore Regionale spetta il diritto ad un voto. Il Coordinatore Regionale può farsi rappresentare in Assemblea tramite delega da conferire ad altro Coordinatore Regionale. Ciascun Coordinatore può ricevere al massimo due deleghe.
  4. In particolare l’Assemblea è competente a:
  • delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  • deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  • eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e l’eventuale Organo di controllo;
  • deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
  • deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L ’Assemblea ha inoltre competente a:

  • deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
  • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  1. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea Nazionale

  1. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. L’Assemblea Nazionale è convocata mediante affissione dell’avviso di convocazione nella Sede nazionale e mediante comunicazione scritta diramata agli aventi diritto con un mezzo che ne assicuri la prova dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea Nazionale

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente Vicario ovvero, in subordine, dal Vicepresidente più anziano d’età; in mancanza, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Nazionale. Esso è composto di dodici consiglieri, sette effettivi (fra i quali il Presidente precedente) e cinque supplenti. I consiglieri supplenti partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ma con facoltà di intervento. Allorché un consigliere effettivo sia assente in una seduta, assume a tutti gli effetti la funzione di consigliere effettivo il consigliere supplente più anziano di età.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un ciclo olimpico e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione. Ove il consigliere dimissionario sia effettivo gli subentra il consigliere supplente più anziano di età ed il Consiglio Direttivo Nazionale coopta fra i tesserati il consigliere supplente che occupa il seggio vacante fino alla prima Assemblea Nazionale che procede alla integrazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso i neoeletti consiglieri scadono unitamente a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono contestualmente a mancare consiglieri in numero complessivamente superiore alla metà, il Consiglio decade ed il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

  1. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed i Vicepresidenti, in numero non superiore a tre, ed assegna gli incarichi tra i propri membri.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Nazionale

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia ritenuto necessario e, comunque, almeno in due sessioni per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea Nazionale, oppure dietro domanda motivata di almeno quattro dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente Vicario, ovvero, in assenza di entrambi, dal Vicepresidente più anziano d’età o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere Effettivo più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervengano quattro consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità dei voti è approvata la deliberazione che ottiene il voto del Presidente.
  5. La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di componente il Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo.
  6. Il Consigliere assente, senza giustificazione formalmente resa, per tre riunioni nell’arco di un anno viene dichiarato decaduto e gli subentra ad ogni effetto il consigliere supplente più anziano.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

  1. Al Consiglio Direttivo compete l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  3. a) eleggere, al proprio interno, il Presidente ed i Vicepresidenti tra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente Vicario;
  4. b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  5. c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  6. d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione (esemplificativamente: Il Regolamento Elettorale, il regolamento della Contabilità, il Codice etico, il Codice di Comportamento ecc.).
  8. f) indire adunanze, convegni, ecc.;
  9. g) deliberare comunque tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  10. h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  11. i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  12. j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. I lavoratori dell’associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

  1. k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’ 6, comma 3;
  2. l) delegare proprie funzioni (escluse quelle di adozione dei bilanci) al Presidente o ad altro Consigliere;
  3. m) irrogare le sanzioni disciplinari ed i provvedimenti cautelari necessari o urgenti, nei confronti dei soci che abbiano violato i doveri associativi;
  4. n) deliberare le quote di tesseramento;
  5. o) provvedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di eventuali rapporti di collaborazione e di dipendenza;
  6. p) nominare i rappresentanti dell’Associazione presso commissioni, comitati, consulte e organismi istituzionali;
  7. q) deliberare la costituzione di eventuali commissioni tecnico-consultive e di organismi strumentali alle finalità istituzionali dell’Associazione;
  8. r) istituire sedi operative o di rappresentanza in località diverse dalla sede legale;
  9. s) vigilare sulle Sezioni provinciali e comunali e sui Commissari nonché procedere allo scioglimento dei consigli delle Sezioni stesse e alla nomina di commissari straordinari qualora questi si trovino nell’impossibilità di operare, di deliberare o abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti o delle deliberazioni consiliari ovvero irregolarità amministrative;
  10. t) Ove lo ritenga necessario, adottare un Codice di Comportamento da tenersi da parte dei soci in seno all’Associazione.

Art. 15 Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri Effettivi, dura in carica un Ciclo Olimpico ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
  5. a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  6. b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione (esemplificativamente: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti).

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

  1. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni.
  2. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di Sezione Provinciale o di Sezione Comunale.

  1. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. In mancanza del primo procedono gli altri Vicepresidenti con precedenza al più anziano di età.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

  1. Il Segretario ed il Tesoriere, ove vengano nominati, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  • la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
  1. Al Tesoriere spetta il compito di:
  • tenere ed aggiornare i libri contabili;
  • predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo di Ekoclub International assume la denominazione di Sindaco (se monocratico) ovvero di Collegio Sindacale (se collegiale).

Esso è nominato se obbligatorio a norma di legge ovvero qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno.

La sua istituzione, ove discrezionale, è deliberata nell’adunanza assembleare che precede l’assemblea elettiva. L’ Organo dura in carica quattro anni, i suoi membri sono rieleggibili e chi ne fa parte può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione.

Almeno uno dei membri dell’Organo di Controllo e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

  1. L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  1. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Collegio dei probiviri

  1. Il Collegio dei probiviri, organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, ha il compito di:
  2. a) interpretare le norme statutarie e regolamentari, nonché, se richiesto, fornire pareri agli Organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  3. b) giudicare le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.
  4. Le decisioni del Collegio devono essere adottate con il rispetto del diritto al contraddittorio ed hanno natura di arbitrato irrituale inappellabile.
  5. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale anche tra persone non facenti parte dell’Associazione. Il Collegio elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente. I Probiviri supplenti non partecipano alle adunanze del Collegio salvo quanto stabilito dal comma 9 di questo articolo.
  6. I Probiviri possono essere eletti anche tra i non associati; non sono eleggibili coloro che abbiano come fonte di reddito un’attività professionale collegata all’attività di “Ekoclub International – ODV”.
  7. Il Collegio resta in carica per un Ciclo Olimpico anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo Nazionale, e i suoi componenti sono rieleggibili.
  8. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due membri.
  9. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.
  10. L’incarico di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
  11. In caso di dimissioni, permanente impedimento, decesso o altra causa di impossibilità a conservare la carica, subentra il Sindaco Supplente più anziano d’età fino alla prima prossima Assemblea Nazionale che elegge il Proboviro effettivo. Il Proboviro Supplente subentra altresì in caso di astensione per ragioni di incompatibilità del Proboviro Effettivo limitatamente alla controversia a cui si riferisce l’incompatibilità.
  12. Ove l’impugnativa abbia per oggetto un provvedimento adottato da organi dell’Associazione, la medesima dovrà pervenire al Collegio dei Probiviri presso la Sede Nazionale entro sessanta giorni dalla conoscenza del medesimo da parte dell’istante e comunque entro un anno dalla sua adozione.

 

Art. 19 Provvedimenti disciplinari

  1. Per la violazione dello Statuto, del Regolamento attuativo e degli ulteriori regolamenti emanati dall’Associazione, per l’inosservanza di eventuali norme amministrative emanate dagli Organi direttivi, ovvero per qualsiasi comportamento che possa nuocere all’Associazione, sono comminate dal Consiglio Direttivo Nazionale le seguenti sanzioni:
  2. a) richiamo scritto per le infrazioni lievi;
  3. b) sospensione dell’esercizio dei diritti di associato fino a tre anni per le infrazioni gravi;
  4. c) espulsione per le infrazioni più gravi.
  5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell’addebito all’interessato, al quale deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.
  6. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di giorni sessanta dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende l’efficacia della sanzione irrogata, tuttavia, ad istanza del ricorrente, il Collegio dei Probiviri nella prima seduta decide sulla eventuale richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
  7. Il componente l’Organo giudicante che abbia interesse diretto nella controversia deve astenersi dalla relativa decisione.
  8. Parimenti assoggettata all’impugnativa dinnanzi al Collegio dei Probiviri l’eventuale adozione di provvedimenti cautelari da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 Vincolo di giustizia

  1. Con l’adesione ad Ekoclub International gli associati accettano di rimettere unicamente al giudizio del Collegio dei Probiviri la risoluzione di ogni controversia associativa che dovesse insorgere tra i soci e/o tra i soci e l’Associazione ed i suoi organi e fra questi tra loro.

Art. 21 Sezioni periferiche provinciali e comunali

  1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali “Ekoclub International- ODV” opera anche attraverso:
  2. a) Sezioni Comunali o Intercomunali.
  3. b) Sezioni Provinciali o Interprovinciali
  4. c) Coordinamenti regionali
  5. Le Sezioni periferiche sono soggette al controllo e alla vigilanza da parte degli Organi centrali.
  6. Le Sezioni periferiche godono di autonomia amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

Delle obbligazioni contratte dalle Sezioni periferiche rispondono unicamente le stesse con il proprio patrimonio, ferma restando la competenza e le responsabilità dei rispettivi Organi.

  1. Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile delle Sezioni periferiche sono responsabili solidalmente coloro che li hanno posti in essere.
  2. Le Sezioni periferiche devono adottare l’Atto Costitutivo e lo Statuto tipo proposto dall’Associazione Nazionale ed operano sul territorio di rispettiva competenza nel rispetto delle scelte e degli indirizzi approvati dagli Organi Nazionali di “Ekoclub International – ODV”.
  3. Le Sezioni provinciali hanno l’obbligo di inviare alla Sede Nazionale, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, i propri bilanci sottoscritti dal Presidente della Sezione. I bilanci devono essere accompagnati da documentata relazione che illustri le attività e la gestione della Sezione.
  4. Per la costituzione di una Sezione Provinciale è richiesta la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni Provinciali hanno funzioni collegamento e coordinamento delle Sezioni Comunali presenti nel proprio territorio di competenza. Alle Sezioni Provinciali possono aderire anche Sezioni Comunali di provincie limitrofe qualora non sia presente nella propria provincia la corrispondente Sezione Provinciale.

La Sezione Provinciale adotterà la denominazione “Ekoclub International”, seguita dal nome della Provincia di appartenenza. Nel caso in cui la Sezione Provinciale non rispetti più i contenuti dello Statuto Nazionale o gli scopi associativi, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la decadenza dalla qualità di associata all’Associazione Nazionale, con conseguente decadenza anche dei diritti di cui all’art. 6 del presente Statuto. Analogamente, laddove la Sezione Provinciale decida comunque di deliberare di recedere dal rapporto associativo con “Ekoclub International – ODV”, dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. In tali casi la Sezione Provinciale sarà tenuta a modificare la propria denominazione, non utilizzando più la denominazione “Ekoclub International”, nè eventuali emblemi o segni distintivi riconducibili ad “Ekoclub International – ODV” o che, comunque, possano ingenerare confusione all’esterno dell’Associazione.

  1. Le Sezioni Comunali rappresentano le strutture di base dell’Associazione.

Per la costituzione di una Sezione Comunale di “Ekoclub International – ODV” sono necessari almeno sette soci fondatori e la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Comunali adottano l’Atto Costitutivo e lo Statuto tipo proposti dall’Associazione Nazionale. La Sezione Comunale adotterà la denominazione “Ekoclub International”, seguita dal nome del Comune di appartenenza. Nel caso in cui la Sezione Comunale non rispetti più i contenuti dello Statuto Nazionale o gli scopi associativi, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la decadenza dalla qualità di associata all’Associazione. Analogamente, laddove la Sezione Comunale decida comunque di deliberare di recedere dal rapporto associativo con “Ekoclub International – ODV”, dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. In tali casi la Sezione Comunale sarà tenuta a modificare la propria denominazione, non utilizzando più la denominazione “Ekoclub International”, né eventuali emblemi o segni distintivi riconducibili ad “Ekoclub International – ODV”.

Qualora sia ritenuto necessario, per una migliore realizzazione delle finalità associative, potrà essere autorizzata la costituzione di una Sezione Intercomunale. La Sezione Intercomunale è equiparata alla Sezione Comunale e adotterà la denominazione “Ekoclub International”, seguita dal nome dei Comuni di appartenenza. Alle Sezione Intercomunali si applicano le medesime disposizioni previste per le Sezioni Comunali dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di approvare Statuti periferici che presentano difformità dallo Statuto tipo di non rilevante entità.

 

Art. 22 Coordinatori regionali

  1. I Coordinatori regionali sono eletti, all’interno di ciascuna Regione, dai Presidenti delle Sezioni provinciali formalmente costituite.
  2. La nomina dei Coordinatori regionali è comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale affinché ne prenda atto. Il Coordinatore Regionale ha la funzione di collegamento fra le varie realtà presenti sul territorio di appartenenza e di raccordo fra l’Associazione Nazionale e le sue Sezioni Territoriali anche con relazioni periodiche semestrali al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Coordinatore Regionale partecipa in rappresentanza di tutte le Sezioni presenti sul territorio regionale di competenza all’Assemblea Nazionale.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può attribuire al Coordinatore Regionale (oppure al Presidente Provinciale) determinate funzioni e incarichi per lo svolgimento di specifiche attività di interesse dell’Associazione Nazionale nel territorio della Regione o della Provincia di competenza.
  4. Il Coordinatore Regionale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può costituire una associazione regionale finalizzata alla rappresentanza delle sezioni provinciali e comunali e dei loro associati nei confronti delle Istituzioni di corrispondente competenza territoriale ovvero per altre ragioni ritenute meritevoli di considerazione.

Art. 23 Commissari straordinari

  1. Nelle province ove non siano state costituite Sezioni provinciali il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario straordinario con il compito di provvedere alla loro costituzione.
  2. Qualora nelle Sezioni provinciali/comunali/intercomunali gli Organi si trovino nell’impossibilità di operare o abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell’Associazione o irregolarità amministrative, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario straordinario con lo scopo di fornire supporto per la regolarizzazione e la riorganizzazione della Sezione stessa.

Eguali provvedimenti potranno essere adottati a livello regionale, interregionale, provinciale, interprovinciale, comunale ed intercomunale.

 

Art. 24 Libri sociali

 

  1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  1. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Art. 25 Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  2. a) quote associative;
  3. b) erogazioni liberali di associati e terzi;
  4. c) donazioni e lasciti testamentari;
  5. d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  6. e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  8. g) rendite patrimoniali;
  9. h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  10. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  11. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell’Organo di Controllo, ove nominato.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 27 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 28 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile. Visualizza il profilo di BlogEkoclub su Twitter